Regime forfettario - Intervenendo sull’articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro. Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell’Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l’uscita dal regime.
Detrazione Irpef Iva sull’acquisto di immobili da imprese costruttrici - Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall’Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote annuali costanti.
Definizione agevolata avvisi bonari - Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data. Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. La definizione avviene tramite il pagamento ridotto delle sanzioni nella misura del 3% in luogo del 10%.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione - Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 - I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Contabilità semplificata -Intervenendo sull’articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.
Mezzi di pagamento - Modificando l’articolo 49, D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro.